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Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 02/10/1978 (Rv. 394032 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - PROVA DEL PREZZO REALMENTE VERSATO - LIMITI EX ART 1417 COD CIV - INSUSSISTENZA - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - PROVA DELLA SIMULAZIONE DI PARTE DEL PREZZO - MANCANZA DI ATTO SCRITTO - NULLITA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394032-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - PROVA DEL PREZZO REALMENTE VERSATO - LIMITI EX ART 1417 COD CIV - INSUSSISTENZA - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - PROVA DELLA SIMULAZIONE DI PARTE DEL PREZZO - MANCANZA DI ATTO SCRITTO - NULLITA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

La prova del prezzo realmente versato non incontra, tra alienante e acquirente, i limiti dettati dall'art 1417 cod civ in tema di simulazione, in quanto la pattuizione di dissimulare una parte del prezzo non puo essere equiparata, per la Mancanza di una propria autonomia strutturale e funzionale, al contratto dissimulato, ma ha natura semplicemente integrativa e potrebbe risultare anche da una mera dichiarazione unilaterale del compratore. Pertanto, nella compravendita immobiliare, una volta provata la simulazione di parte del prezzo, la Mancanza di atto scritto non comporta la nullita del contratto per violazione dell'art 1350, n 1, cod civ. (V 2208/59; (V 3870/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 1, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)