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Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 09/07/1987 (Rv. 454350 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - SIMULAZIONE INERENTE AD UNA SINGOLA CLAUSOLA - LIMITAZIONI PROBATORIE - INAPPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454350-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - SIMULAZIONE INERENTE AD UNA SINGOLA CLAUSOLA - LIMITAZIONI PROBATORIE - INAPPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*

Qualora il venditore di un immobile agisca contro l'acquirente, per far valere un accordo (sottostante) circa la Determinazione del prezzo secondo criteri diversi da quelli fissati nel contratto scritto (nella specie, versamento di una somma inferiore a quella indicata nel contratto, ma successiva integrazione di essa con percentuali sui ricavi di costruende abitazioni), deve escludersi l'operatività delle limitazioni poste dall'art. 1414 secondo comma cod. civ., con riguardo al caso in cui le parti abbiano concluso un negozio diverso da quello apparente, atteso che il suddetto accordo configura un'ipotesi di simulazione inerente solo al contenuto della singola clausola, rispetto alla quale non sussiste un'esigenza di Forma scritta del patto dissimulato, già assolta dal documento di cui si assume la simulazione (limitatamente alla clausola medesima). (nella specie la suprema Corte ha anche ritenuto che era rimasto superato il limite della relativa prova testimoniale ex art. 2723 cod. civ. per il venir meno del contenuto simulato del contratto scritto a seguito della concorde ammissione della sua simulazione da parte dei contraenti). (V 4366/78, mass n 394032).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)