Sez. 1, Sentenza n. 5539 del 19/03/2004 (Rv. 571313 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Pattuizione di celare una parte del prezzo di vendita indicato nel documento contrattuale - Rapporti tra le parti - Prova testimoniale - Inammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
La pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testi, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod. civ. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)