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Sez. 1, Sentenza n. 1539 del 05/03/1984 (Rv. 433629 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IN GENERE - NOMINA DI UN PREPOSTO PER OGNI SINGOLO PUNTO DI VENDITA - OBBLIGO DEL TITOLARE DI IMPRESA COMMERCIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433629-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IN GENERE - NOMINA DI UN PREPOSTO PER OGNI SINGOLO PUNTO DI VENDITA - OBBLIGO DEL TITOLARE DI IMPRESA COMMERCIALE - CONDIZIONI.*

Il titolare di impresa commerciale, con un solo o con più punti di vendita al pubblico, ancorché questi non assurgano a sedi secondarie od a rami particolari dell'impresa, ed indipendentemente del ricorso alla figura dell'institore in senso tecnico, è obbligato, ai sensi dell'art. 9 della legge 11 giugno 1971 n. 426 sulla disciplina del commercio (sanzionato dall'art. 39 della legge medesima), a nominare un preposto per ogni singolo punto di vendita munito della particolare qualificazione correlata all'iscrizione in apposito registro, ogni qual volta non sia in grado di assicurare con continuità la propria presenza "in loco", e, quindi, a prescindere dal fatto che sia in condizione di occuparsi direttamente della gestione di quel punto di vendita mediante specifiche deleghe ai propri dipendenti. (V 6183/83, mass n 430969).*

Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 9, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)