Sez. 1, Sentenza n. 6183 del 21/10/1983 (Rv. 430969 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IN GENERE - MANCATA PREPOSIZIONE AD UN DATO PUNTO DI VENDITA DI UN SOGGETTO DA ISCRIVERE IN UN APPOSITO ELENCO ANNESSO AL REGISTRO DEGLI ESERCENTI - ILLECITO PERMANENTE - IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - REITERAZIONE DEL POTERE AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITÀ - SOLO IN RIFERIMENTO AD UNA CONDOTTA POSTERIORE ALLA NOTIFICAZIONE DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO INFLITTIVO DELLA SANZIONE.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IN GENERE - MANCATA PREPOSIZIONE AD UN DATO PUNTO DI VENDITA DI UN SOGGETTO DA ISCRIVERE IN UN APPOSITO ELENCO ANNESSO AL REGISTRO DEGLI ESERCENTI - ILLECITO PERMANENTE - IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - REITERAZIONE DEL POTERE AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITÀ - SOLO IN RIFERIMENTO AD UNA CONDOTTA POSTERIORE ALLA NOTIFICAZIONE DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO INFLITTIVO DELLA SANZIONE.*
A norma dell'art. 9 n. 1 della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio, la mancata preposizione ad un dato punto di vendita di un soggetto da iscrivere in un apposito elenco annesso al registro degli esercenti il commercio presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non determina tante infrazioni quanti sono i giorni di apertura, nella persistente situazione di contrasto con il precetto di legge, ma una sola omissione costituente un illecito permanente. Tale permanenza caratterizzata dalla persistenza dell'omissione contrapposta al dovere di tenere un dato comportamento - non è interrotta dalla contestazione dell'infrazione, ma solo dalla ordinanza-ingiunzione con la quale la P.a. Irroga una sanzione amministrativa per l'illecito commesso, con la conseguenza che tutte le ulteriori contestazioni di data anteriore a quella della ordinanza-ingiunzione non possono giustificare la reiterazione del potere sanzionatorio, la quale resta consentita solo per una condotta posteriore alla notificazione del provvedimento inflittivo della sanzione, in difetto di norme (nella specie, nella disciplina anteriore alla legge 24 novembre 1981 n. 689) che prevedano la riunione sotto il vincolo della continuazione di una pluralità di infrazioni amministrative.*
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 9, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 39 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)