Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 22/07/1991 (Rv. 473268 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza | Continenza di cause - Effetti - Spostamento di competenza del giudice dell'opposizione - Esclusione - Dichiarazione di nullità del decreto per incompetenza del giudice che lo ha emesso - Pronuncia del giudice dell'opposizione - Necessità - Natura - Decisione sulla competenza - Impugnabilità.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza
Qualora la causa relativamente alla quale sia stato emesso decreto ingiuntivo sia contenuta in altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione non può spogliarsi in favore del predetto della causa sottoposta al suo esame, ma deve limitarsi a dichiarare l'incompetenza del suo ufficio ad emanare il decreto e dichiarare conseguentemente la nullità del medesimo, così esaurendo la sua competenza funzionale. In tale ipotesi, di conseguenza, la sentenza, con cui il giudice dell'opposizione dichiari la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo ha emesso, integra non una pronuncia di merito impugnabile con l'appello bensì una decisione sulla competenza soggetta soltanto ad istanza di regolamento di competenza a norma dell'art. 42 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)