Sez. L, Sentenza n. 4220 del 02/05/1994 (Rv. 486440 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Pretore territorialmente - Individuazione - Criteri - Luogo di commissione e non di deliberazione del comportamento denunciato - Rilevanza - Luoghi ricadenti in diverse circoscrizioni giudiziarie - Possibilità di conflitto di giudicati - Esclusione - Disposizioni ex lege n. 146 del 1990 sulla competenza territoriale dei T.A.R. - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale
Ai fini dell'individuazione del Pretore territorialmente competente all'emissione del decreto di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, rileva il luogo di commissione del comportamento denunciato, e non quello in cui esso è deliberato, anche quando il medesimo comportamento sia posto in essere in luoghi ricadenti in diverse circoscrizioni giudiziarie - dovendo, in tal caso, in tal caso, escludersi la possibilità di un conflitto di giudicati, in quanto i provvedimenti, eventualmente diversi, dei vari giudici avrebbero una efficacia limitata alla condotta realizzata nella circoscrizione di ciascuno di essi - e senza che rilevino in contrario, quando si tratti di condotta compromissiva del diritto di sciopero, le disposizioni della legge n. 146 del 1990 in ordine alla competenza territoriale dei Tribunali amministrativi regionali per i casi, devoluti alla loro giurisdizione, che riguardino atti ad efficacia ultraregionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)