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Sez. L, Sentenza n. 8647 del 24/06/2000 (Rv. 538022 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Tribunale territorialmente competente - Individuazione - Luogo di commissione del comportamento denunciato - Rilevanza - Luogo di deliberazione del comportamento e luogo di produzione degli effetti da rimuovere - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2000-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538022-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato, né quello, eventualmente diverso, nel quale si verificano gli effetti che devono essere rimossi per ripristinare la legalità.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)