Sez. 3, Sentenza n. 4700 del 25/08/1984 (Rv. 436599 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
Anche dopo la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969, il conduttore che assume di avere diritto alla proroga legale in base a tale norma, deve, per assolvere l'Onere probatorio di trovarsi nella particolare situazione tributaria prevista dalla stessa disposizione, fornire tutti gli elementi richiesti dalle norme fiscali sull'accertamento dei redditi per dimostrare di essere iscritto a ruolo, ai fini dell'imposta complementare, per un reddito inferiore a 2 milioni e 500 mila lire e di non avere, comunque, percepito un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli artt. 133, 135, 136 e 138 del T.U. 28 gennaio 1958 n. 645. (Conf 4670/81, mass n 415379; (Conf 1133/81, mass n 411696; (Conf 613/79, mass n 396757).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)