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Sez. 3, Sentenza n. 20292 del 14/10/2004 (Rv. 577703 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Effetti sostanziali ex art. 2644 cod.civ. - Estensione alle alienazioni trascritte successivamente al pignoramento - Disciplina - Art. 2914, cod. civ. - Fattispecie - Credito derivante da canoni per locazione di immobili - Assegnazione dell'immobile con decreto di omologazione della separazione consensuale - Trascrizione successivamente al pignoramento del credito - Opponibilità al creditore pignorante - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577703-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE

Gli effetti sostanziali contemplati all'art. 2644, cod. civ., non sono gli unici realizzati dalla trascrizione, in quanto questo istituto non mira soltanto a dirimere eventuali conflitti fra diritti tra loro incompatibili, ma assolve - tra l'altro - la finalità di rendere opponibili ai terzi determinate situazioni che comportano vincoli di indisponibilità relativamente a beni o diritti immobiliari ed alla quale è preordinato - fra gli altri - l'art. 2914, cod. civ., che stabilisce la inopponibilità, nei confronti del creditore pignorante, delle alienazioni di beni immobili successive al pignoramento; pertanto, al creditore che abbia pignorato i crediti per canoni di locazione dovuti al proprio debitore è inopponibile il decreto di omologazione della separazione consensuale che abbia assegnato il relativo immobile al coniuge di quest'ultimo, qualora sia stato trascritto successivamente al pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2914

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)