Sez. L, Sentenza n. 2418 del 26/03/1990 (Rv. 466143 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DEDUZIONE CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER DIFETTO DI GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DOMANDA SUCCESSIVA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 STATUTO LAVORATORI - NOVITÀ - ESAME EX ART. 1421 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DEDUZIONE CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER DIFETTO DI GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DOMANDA SUCCESSIVA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 STATUTO LAVORATORI - NOVITÀ - ESAME EX ART. 1421 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel caso in cui il lavoratore abbia dedotto con il ricorso introduttivo in primo grado l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo, costituisce domanda nuova quella proposta nel corso del giudizio per ottenere l'accertamento della nullità del licenziamento medesimo, avente natura disciplinare, per l'inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 dello statuto, in quanto tale domanda importa deduzione di altra causa petendi con l'inserimento di un fatto nuovo e di un diverso tema di indagine e di decisione. Nè l'esame di una tale domanda può ritenersi imposto dal principio dell'art. 1421 cod. civ. sulla rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale principio va coordinato con le regole del processo e, segnatamente, con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (99 e 112 cod. proc. civ.), i quali escludono che il giudice possa dichiarare di sua iniziativa una nullità il cui accertamento presupponga l'Esercizio di una Azione diversa da quella in effetti proposta. (Conf 6899/87, mass n 455098; (Conf 6311/87, mass n 454589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)