Sez. L, Sentenza n. 6311 del 17/07/1987 (Rv. 454589 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE PER RAGIONI NON ATTINENTI ALLA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI EX ART. 7 ST. LAVORATORI - ESAME D'UFFICIO DELL'OSSERVANZA DI TALI PRESCRIZIONI DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 204 DEL 1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 1421 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE PER RAGIONI NON ATTINENTI ALLA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI EX ART. 7 ST. LAVORATORI - ESAME D'UFFICIO DELL'OSSERVANZA DI TALI PRESCRIZIONI DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 204 DEL 1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 1421 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Nel caso in cui il lavoratore abbia impugnato il licenziamento per ragioni non attinenti all'osservanza delle prescrizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori, è precluso al giudice l'esame di un tale profilo d'illegittimità del licenziamento stesso, ancorché sia sopravvenuta - nel corso del giudizio - la sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale che ha esteso al licenziamento di natura disciplinare le suddette Disposizioni, né tale vizio del recesso può essere rilevato d'ufficio dal giudice a norma dello art. 1421 cod. civ. difettando il presupposto della tempestiva allegazione ad opera delle parti di quegli elementi di fatto necessari per stabilire se la nullità sussista o meno, senza la quale il giudice non può procedere al relativo accertamento di sua iniziativa. (Conf 6077/85, mass n 443215).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)