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Sez. L, Sentenza n. 7082 del 24/06/1991 (Rv. 472806 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Sanzioni disciplinari | Codice disciplinare - Pubblicità - Affissione in luogo accessibile - Necessità - Equipollenti - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472806-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Sanzioni disciplinari

Ai fini della valida intimazione del licenziamento disciplinare il requisito della pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970) non ammette equipollenti e pertanto non è integrato neppure dalla consegna al singolo dipendente di tale codice, contenuto nel contratto collettivo, anche nel caso in cui lo stesso dipendente abbia partecipato, nella veste di sindacalista, alla relativa stipulazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)