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Sez. L, Sentenza n. 3845 del 03/05/1997 (Rv. 504059 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Codice disciplinare - Onere di pubblicità - Affissione - Modalità - Sussistenza dell'affissione all'epoca dell'attuazione del comportamento sanzionato - Necessità - Equipollenti - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504059-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'onere di pubblicità del codice disciplinare non è esclusa dal fatto che l'affissione di questo nei locali dell'azienda si sia protratta per un certo periodo di tempo, essendo invece necessario che essa sia in atto al momento in cui il comportamento sanzionato è stato posto in essere. Non può ritenersi pertanto sufficiente, ai fini della legale conoscenza del codice da parte dei dipendenti, né una precedente e temporanea forma di affissione, né la consegna di una copia di esso ai dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)