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Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 09/03/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154745 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - ESTREMI: ELEMENTO CRONOLOGICO ED ELEMENTO PSICOLOGICO.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154745-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - ESTREMI: ELEMENTO CRONOLOGICO ED ELEMENTO PSICOLOGICO.*

L'aggravante della premeditazione, che si distingue dal dolo di riflessione, di molto minore intensità, e dalla preordinazione, che inerisce solo alle modalità di esecuzione del disegno criminoso, sussiste allorquando ricorrono l'elemento cronologico e l'elemento ideologico: il primo è costituito da un apprezzabile lasso di tempo, fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, la cui durata in termini minimi, relativamente importante, non è determinabile con esattezza, essendo solo necessario che il reo, nell'intervallo tra Determinazione ed esecuzione del delitto, abbia avuto modo di riflettere; l'elemento psicologico consiste nella ferma e irrevocabile risoluzione criminosa perdurante nell'animo dell'agente, senza soluzione di continuità, e chiusa ad ogni motivo di resipiscenza. (Conf mass n 102245; (Conf mass n 107583).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)