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Sez. 1, Sentenza n. 40 del 16/01/1968 Ud. (dep. 18/04/1968) Rv. 107583 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI -PREMEDITAZIONE - ESTREMI - ELEMENTO CRONOLOGICO - IRRILEVANZA -CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107583-01

REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI -PREMEDITAZIONE - ESTREMI - ELEMENTO CRONOLOGICO - IRRILEVANZA -CONDIZIONI.*

Il tempo piu o meno lungo (anche se non irragionevolmente lungo), frapposto all'esecuzione del delitto di omicidio, ha ben scarso significato ai fini di escludere la premeditazione, perche la risoluzione non postula affatto l'esecuzione a breve scadenza e questa puo essere rimandata al verificarsi di circostanze favorevoli, senza che percio rimanga esclusa l'irremovibilita della decisione. Per contro, la meditazione e la scelta del momento favorevole, a cui venga subordinata l'esecuzione, assieme con la meditata, paziente e meticolosa preordinazione e organizzazione delle modalita e dei mezzi piu acconci a tradurre in atto il proponimento delittuoso, costituiscono altrettanti elementi di prova della irremovibilita della risoluzione criminosa. (V.102245, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3, Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)