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Sez. 1, Sentenza n. 450 del 15/03/1966 Ud. (dep. 29/07/1966) Rv. 102245 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - PREMEDITAZIONE - NOZIONE - IN PARTICOLARE: ELEMENTO CRONOLOGICO- APPREZZAMENTO - SENTENZA - MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102245-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - PREMEDITAZIONE - NOZIONE - IN PARTICOLARE: ELEMENTO CRONOLOGICO- APPREZZAMENTO - SENTENZA - MOTIVAZIONE.*

Ad integrare l'aggravante della premeditazione concorrono due elementi essenziali: l'elemento cronologico, che consiste in un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, intervallo sufficiente a consentire la riflessione sulla decisione presa ed a rivelare che, ciononostante, l'agente non ha receduto dal proposito medesimo anteponendo motivi antisociali a quelli altruistici; l'elemento psicologico, che si concreta nel perdurare della risoluzione criminosa, ferma ed irrevocabile, nell'animo dell'agente e, quindi, in un quid pluris che si aggiunge alla normale riflessione, si da rivelare una maggiore intensita di dolo, indice di una piu elevata capacita a delinquere. Quanto all'elemento cronologico, non puo stabilirsi un limite temporale minimo in via astratta, ma e necessario accertare in concreto se il tempo intercorso tra l'insorgenza e l'attuazione della volonta criminosa sia stato sufficiente per riflettere sull'Azione decisa e per potere eventualmente consentire, con la Vittoria dei freni inibitori, una controspinta al delitto. Ne deriva che la motivazione dev'essere particolarmente approfondita sull'elemento suddetto quando l'intervallo di tempo fra la ideazione e la realizzazione sia stato breve (nella specie circa cinque ore), non essendo agevole, in tale caso, l'indagine se le circostanze prese in considerazione diano la certezza della premeditazione o rivelino semplicemente una mera preordinazione del delitto, ben spiegabile con la dinamica di una qualsiasi Azione delittuosa nel passaggio dalla fase di ideazione a quella di esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)