diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10745 del 03/08/2001 (Rv. 548786 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Perizia o consulenza tecnica - Compenso relativo - Liquidazione - Disciplina ex art. 3 d.P.R. 352 del 88 - Consulenza per la stima di un'azienda - Stima superiore al miliardo - Liquidazione superiore a quella prevista per lo scaglione massimo - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548786-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Per la liquidazione del compenso al perito e al consulente tecnico in tema di valutazione d'azienda, in applicazione delle tabelle previste dall'art. 3 del d.P.R. - n.352 del 88 lo scaglione massimo di valore fissato da cinquecento milioni a un miliardo configura il limite che non è possibile superare neppure quando la stima dell'azienda sia di ammontare superiore. Ne - deriva che non compete al CTU che ha redatto una stima superiore al miliardo di lire, un compenso superiore a quello massimo computabile in base all'applicazione degli artt. 2 e 3 della tariffa approvata con d.P.R. n. 352 del 88, prevedente per - l'attività del consulente un onorario percentuale calcolato per scaglioni, il maggiore dei quali va dai cinquecento milioni a non - oltre un miliardo di lire.

Riferimenti normativi: DPR 27/07/1988 num. 352 art. 2 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)