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Sez. U, Sentenza n. 4218 del 20/09/1978 (Rv. 393845 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ASSEGNATARIO - SUSSISTENZA - CONTROLLO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI STABILITI PER LA CESSIONE IN PROPRIETA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1978-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393845-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ASSEGNATARIO - SUSSISTENZA - CONTROLLO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI STABILITI PER LA CESSIONE IN PROPRIETA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO.*

In base alla disciplina posta in essere con il DPR 17 gennaio 1959, n 2 e con la legge 27 aprile 1962, n 231, l'assegnatario di un alloggio di tipo popolare ed economico ha, nei confronti dell'ente concedente, un diritto soggettivo perfetto alla cessione in proprieta dell'alloggio medesimo, e pertanto, in caso di contestazione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; ne tale posizione di diritto soggettivo puo ritenersi affievolita per effetto dell'atto amministrativo di diniego da parte dell'ente, o dal provvedimento, in Sede di ricorso amministrativo, della commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, spettando appunto al giudice ordinario il controllo sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per la cessione in proprieta dell'alloggio, e rimanendo semplicemente soggetti gli Atti dianzi menzionati al Sindacato di legittimita che compete al giudice medesimo nell'ambito delle sue attribuzioni. (Conf 3100/75, mass n 377202).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)