Sez. U, Sentenza n. 3100 del 02/10/1975 (Rv. 377202 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO DELLO ASSEGNATARIO - SUSSISTENZA - LIMITI DEL DPR DEL 1959 N 2 - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO DELLO ASSEGNATARIO - SUSSISTENZA - LIMITI DEL DPR DEL 1959 N 2 - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Gli assegnatari degli alloggi costruiti con l'intervento o con il concorso dello stato, di cui alle leggi 21 marzo 1958 n 447, al DPR 17 gennaio 1959 n 2 ed alla legge 27 aprile 1962 n 231, hanno un diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, in ordine alla cessione in proprieta degli alloggi medesimi, salvo per quanto riguarda le speciali categorie di alloggi tassativamente indicate nell'art 2 del citato DPR n 2 del 1959. Compete peraltro al giudice ordinario l'individuazione dei casi in cui e escluso il diritto alla cessione, poiche i criteri, in base ai quali un alloggio deve essere annoverato in una delle anzidette categorie, sono esclusivamente tecnici e giuridici, con la conseguenza che all'ente concedente non compete alcun margine di discrezionalita e che tutte le possibili doglianze attinenti all'effettuata qualificazione dell'alloggio incidono su diritti soggettivi. (V 1226/75; 1225/75; 725/75; 3593/74; 456/73).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 21/03/1958 num. 447 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)