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Sez. U, Sentenza n. 6172 del 26/11/1979 (Rv. 402893 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DIRITTO SOGGETTIVO DELLO ASSEGNATARIO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONE DELL'APPLICABILITA AL PROCEDIMENTO DI CESSIONE DELLA NORMATIVA EX LEGGE N 513 DEL 1977 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402893-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DIRITTO SOGGETTIVO DELLO ASSEGNATARIO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONE DELL'APPLICABILITA AL PROCEDIMENTO DI CESSIONE DELLA NORMATIVA EX LEGGE N 513 DEL 1977 - IRRILEVANZA.*

In tema di edilizia economica e popolare, nella disciplina introdotta con il DPR 17 gennaio 1959 n 2 e successive modificazioni, il principio in forza del quale l'assegnatario, nei confronti dell'ente concedente, ha un diritto soggettivo perfetto alla cessione in proprieta dell'alloggio, come tale tutelabile, se contestato, davanti al giudice ordinario, non trova deroga nel caso in cui la controversia coinvolga anche l'applicabilita o meno al procedimento di cessione della normativa della sopravvenuta legge 8 agosto 1977 n 513, trattandosi di una questione di merito, che non si riflette sulla consistenza della posizione soggettiva fatta valere in giudizio, ne per il caso in cui l'assegnatario, oltre al riconoscimento del proprio diritto alla cessione, abbia chiesto anche la condanna dell'ente alla stipulazione dell'atto traslativo della proprieta, ovvero la pronuncia di una sentenza che produca tale trasferimento. Infatti l'eventuale applicabilita, nella materia in questione, del divieto di emettere una siffatta pronuncia di condanna o costitutiva a carico dell'amministrazione non si traduce in un'ipotesi di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma solo in un limite interno dei poteri del giudice medesimo, nel senso dell'Obbligo di astenersi dall'emettere quell'ulteriore pronuncia richiestagli. (V 4218/78, mass n 393845; (V 3663/78, mass n 393166; (V 938/78, mass n 390271).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)