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Sez. 3, Sentenza n. 2218 del 15/02/2001 (Rv. 543882 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Apposizione su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83 secondo comma cod. proc. civ. - Ambito del mandato al difensore - Determinazione - Criteri - Procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di appello - Estensione del mandato alla proponibilità dell'appello incidentale - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543882-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Quando la procura sia apposta su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. l'ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all'atto sul quale è apposto; sicché, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell'appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell'appello incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)