Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 13/09/2007 (Rv. 599049 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Lavori pubblici realizzati prima della dichiarazione di fallimento - Pagamento successivo alla predetta dichiarazione - Azione di inefficacia - Competenza funzionale del tribunale fallimentare - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
In tema di dichiarazione di inefficacia di pagamenti, effettuati dopo la dichiarazione di fallimento e per lavori pubblici effettuati dall'impresa fallita in epoca anteriore, sussiste la competenza funzionale a conoscere dell'azione in capo al tribunale fallimentare, ai sensi dell'art.24 legge fall., in forza della quale il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore, eccezion fatta per le azioni reali immobiliari, a prescindere dalla circostanza che i rapporti oggetto della predetta competenza siano preesistenti o successivi alla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)