Sez. 3, Sentenza n. 699 del 21/04/1965 (Rv. 311312 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIE PERSONALE) - FIDEIUSSORE DEL FIDEIUSSORE - OGGETTO DELLA GARANZIA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIE PERSONALE) - FIDEIUSSORE DEL FIDEIUSSORE - OGGETTO DELLA GARANZIA.*
Nella figura della fideiussione rilasciata a favore del fideiussore (C.d. fideiussione alla fideiussione), parti del contratto sono il primo ed il secondo fideiussore, ed oggetto della garanzia puo essere sia tutto cio che il fideiussore puo pretendere, in via di regresso, dal debitore principale dopo che avra soddisfatto il creditore, sia una quota parte predeterminata di questo tutto, sia una predeterminata e fissa indennita per l'ipotesi della mancata realizzazione delle ragioni di regresso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)