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Sez. 3 - , Sentenza n. 563 del 08/10/2019 Cc. (dep. 10/01/2020) Rv. 278375 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Difensore del terzo interessato non munito di specifico mandato - Condanna alle spese e applicazione della sanzione pecuniaria – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278375-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sottoscritto dal difensore del terzo interessato al provvedimento non munito di mandato non deve disporsi condanna in ordine alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria, che è prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. soltanto per "la parte privata che ha proposto" il ricorso inammissibile, perché ingiustamente graverebbe sull'imputato una sanzione per attività non rapportabile alla sua iniziativa o alla sua volontà e neppure può essere condannato il difensore che non può ritenersi soccombente, in quanto la impugnazione da lui proposta costituisce pur sempre esercizio di funzione defensionale, esplicata per conto e nell'interesse del difeso, pur in assenza di specifico mandato. (conf. Sez. 6, n. 1199 del 1995, Rv. 202187; Sez. 6, n. 3547 del 1997, Rv. 208189).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)