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Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017 Cc. (dep. 13/03/2018) Rv. 272308 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Carenza di interesse sopravvenuta nelle more del giudizio - Condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272308-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (Fattispecie in materia di procedimento "de libertate").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)