Sez. L, Sentenza n. 3273 del 08/06/1979 (Rv. 399656 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO(ONORARIO) - IN GENERE - CONTRATTO TRA MEDICO E CLIENTE - PATTUIZIONE DELL'ONORARIO IN MISURA INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI - NULLITA - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO(ONORARIO) - IN GENERE - CONTRATTO TRA MEDICO E CLIENTE - PATTUIZIONE DELL'ONORARIO IN MISURA INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI - NULLITA - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA.*
A norma della legge 21 febbraio 1963 n 244, concernente norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche ed istituzione della relativa tariffa, il contratto fra un esercente la professione sanitaria ed il cliente, nel quale l'onorario del professionista sia determinato in misura inferiore ai minimi tariffari non e nullo, ma comporta solo la sottoposizione dello stesso professionista a procedimento disciplinare secondo le norme sugli ordini delle professioni sanitarie.*
Riferimenti normativi: Legge 21/02/1963 num. 244 art. 3, Legge 21/02/1963 num. 244 art. 8, Legge 21/02/1963 num. 244 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)