Sez. 3, Sentenza n. 558 del 03/03/1971 (Rv. 350259 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UN CONDUCENTE - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UN CONDUCENTE - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE.*
La presunzione di eguale concorso di colpa prevista dall'art 2054, comma secondo, cod civ a carico di entrambi i conducenti non opera in modo automatico, ma ha funzione sussidiaria, nel senso che e applicabile soltanto nell'ipotesi che non sia possibile ricostruire le modalita del sinistro ed accertare in concreto le singole responsabilita, mentre l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e del regolare comportamento dell'altro importa il superamento della rispettiva presunzione di colpa e libera il secondo da ogni responsabilita. (Conf 1234'68, mass n 332739' 1122'68, mass n 332595' V 3639'69, mass n 343863' 200'69, mass n 338127).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)