Sez. 2, Sentenza n. 7663 del 06/09/1994 (Rv. 487839 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
In tema di controllo della legittimità sulla pronunzia di compensazione delle spese processuali, ove i motivi del provvedimento - diversi dalla reciproca soccombenza - siano dal giudice del merito taciuti, opera una presunzione legale di conformità a diritto, con conseguente esclusione dell'ammissibilità del controllo suddetto, laddove, se i motivi sono espressi, tale presunzione non ha modo di operare ed i motivi stessi divengono, quindi, suscettibili di censura, nel cui esame, pur dovendosi tenere conto dell'ampio margine di discrezionalità che, in materia, compete al detto giudice, vanno considerate non conformi al dettato della legge enunciazioni del tutto generiche, come quella consistente in un mero accenno alla "peculiarità delle ragioni della decisione", senza alcuna specificazione al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)