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Sez. 2, Sentenza n. 2216 del 12/03/1999 (Rv. 524081 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giusti motivi - Enunciazione - Sufficienza - Presunzione di legittimità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Esposizione di ragioni illogiche, rivelatrici del vizio di formazione della volontà decisionale - Censurabilità.
Stato
decisa il 1999-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524081-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in Cassazione; è invece censurabile se accompagnata da ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)