Sez. 1, Sentenza n. 25935 del 16/04/2024 Ud. (dep. 03/07/2024) Rv. 286598-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità all'imputato assente dichiarato latitante - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)