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Sez. 1, Sentenza n. 789 del 09/03/1976 (Rv. 379445 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL TUTORE OD AL CURATORE PROVVISORIO - CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379445-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL TUTORE OD AL CURATORE PROVVISORIO - CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - FUNZIONE.*

Nel procedimento di interdizione od inabilitazione, la mancata notificazione del ricorso per Cassazione al tutore od al curatore provvisorio dell'interdicendo o dell'inabilitando non e causa d'inammissibilita del ricorso medesimo. In detti procedimenti, infatti, l'interdicendo o l'inabilitando possono stare personalmente in giudizio e conservano il libero Esercizio dei loro diritti processuali, anche quando sia stato nominato il tutore od il curatore provvisorio (art 716 cod proc civ), i quali ultimi, quindi, non hanno la veste di parti necessarie del processo; ne consegue che la notificazione al tutore o curatore provvisorio dell'atto di impugnazione, prevista dall'art 719 secondo comma cod proc civ, non si pone in relazione ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la funzione di una mera denuntiatio litis, la cui Mancanza non incide sull'ammissibilita dell'impugnazione stessa e sulla validita del procedimento. (Conf 636/65, mass n 311203).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Civ. art. 420, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 716 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 718, Cod. Proc. Civ. art. 719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)