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Sez. 2, Sentenza n. 14866 del 16/11/2000 (Rv. 541783 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - INTERDICENDO E INABILITANDO - CAPACITÀ PROCESSUALE | Conservazione, nel procedimento di interdizione, pur dopo la nomina del tutore provvisorio - Fondamento - Conseguenze - Qualità di parte necessaria o di rappresentante processuale del tutore provvisorio nel procedimento di interdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541783-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - INTERDICENDO E INABILITANDO - CAPACITÀ PROCESSUALE

La "ratio" dell'art. 716 cod. proc. civ., a norma del quale l'interdicendo non perde la capacità processuale di agire e contraddire nel giudizio di interdizione, pur dopo che gli è stato nominato un tutore provvisorio, è di consentirgli di difendere il diritto all'integrale conservazione della capacità di agire. Ne deriva da un lato che il predetto tutore non è parte necessaria di tale giudizio, non configurandosi un interesse della tutela all'esito del medesimo; dall'altro che il tutore provvisorio non assume la veste, nel giudizio di interdizione, di rappresentante processuale dell'interdicendo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 716 CORTE COST., Cod. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)