Sez. 1, Sentenza n. 636 del 10/04/1965 (Rv. 311203 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA D'AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - IN GENERE - GIUDIZIO DI INTERDIZIONE O DI INABILITAZIONE - IMPUGNAZIONI - NOTIFICA AL TUTORE O AL CURATORE PROVVISORI - MANCANZA - EFFETTI.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA D'AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - IN GENERE - GIUDIZIO DI INTERDIZIONE O DI INABILITAZIONE - IMPUGNAZIONI - NOTIFICA AL TUTORE O AL CURATORE PROVVISORI - MANCANZA - EFFETTI.*
Poiche, ai sensi dell'art.716 cod. proc. civ. - il quale dispone che l'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli Atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto dagli artt. 419 e 420 cod. proc. civ. -, l'interdicendo o l'inabilitando conservano il libero Esercizio dei propri diritti processuali, il tutore o il curatore provvisorio non assumono, limitatamente all'ambito del giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne la veste di parti necessarie in proprio del giudizio, ne quella di rappresentanti processuali dell'interdicendo o dell'inabilitando. Da cio deriva che la notifica, al tutore provvisorio o al curatore provvisorio, dell'atto di impugnazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.719 cod. proc. civ., avverso la sentenza che ha provveduto sulla interdizione o sulla inabilitazione, non e conseguente ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la finalita di una mera denuntiatio litis' sicche la Mancanza di detta notifica non importa la nullita del procedimento. (V. 1045/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 716 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)