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Sez. L, Sentenza n. 6130 del 27/04/2001 (Rv. 546374 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO - IN GENERE | Epatiti post - trasfusionali - Indennizzo ex legge n. 210/1992 per le menomazioni da vaccino - Termine relativo di decadenza - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546374-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO - IN GENERE

Il termine di decadenza previsto dall'art. 3 della legge n. 210 del 1992 per la proposizione della domanda di indennizzo per le menomazioni da vaccinazioni non si applica analogicamente al caso di epatiti post - trasfusionali; infatti, le norme sulla decadenza hanno carattere eccezionale e non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)