Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 14696 del 13/07/2005 (Rv. 582812 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Custode giudiziario - Opposizione al decreto di liquidazione - Forma della decisione - Ordinanza non impugnabile - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Avverso il provvedimento del giudice che abbia deciso sull'opposizione proposta dal custode contro il decreto di liquidazione delle spese emesso dal magistrato che procede al giudizio nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma Cost., in virtù del richiamo contenuto nell'art. 170, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 al procedimento speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, il quale si conclude con un'ordinanza dichiarata non impugnabile, ma avente carattere decisorio, in quanto incidente in via diretta sulle situazioni giuridiche delle parti.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 169, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)