Sez. L, Sentenza n. 974 del 11/02/1980 (Rv. 404412 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONE DI FATTO O DI DIRITTO COSTITUENTE LA PREMESSA O IL FONDAMENTO LOGICO GIURIDICO DELLA DECISIONE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE IN ALTRO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI ED AVENTE PER OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - PRECLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONE DI FATTO O DI DIRITTO COSTITUENTE LA PREMESSA O IL FONDAMENTO LOGICO GIURIDICO DELLA DECISIONE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE IN ALTRO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI ED AVENTE PER OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - PRECLUSIONE.*
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo rapporto o negozio giuridico, la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che costituisce la premessa o il fondamento logico giuridico della decisione di uno di essi, preclude il riesame, nell'altro processo, dello stesso punto gia accertato o risolto, anche quando se ne vogliano far derivare conseguenze diverse, purche, pero, tra questione decisa e questione da decidere esista un nesso di dipendenza cosi indissolubile da non potersi decidere l'una senza avere prima deciso l'altra. (Conf 2709/76, mass n 381497).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)