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Sez. L, Sentenza n. 974 del 11/02/1980 (Rv. 404412 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONE DI FATTO O DI DIRITTO COSTITUENTE LA PREMESSA O IL FONDAMENTO LOGICO GIURIDICO DELLA DECISIONE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE IN ALTRO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI ED AVENTE PER OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404412-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONE DI FATTO O DI DIRITTO COSTITUENTE LA PREMESSA O IL FONDAMENTO LOGICO GIURIDICO DELLA DECISIONE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE IN ALTRO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI ED AVENTE PER OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - PRECLUSIONE.*

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo rapporto o negozio giuridico, la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che costituisce la premessa o il fondamento logico giuridico della decisione di uno di essi, preclude il riesame, nell'altro processo, dello stesso punto gia accertato o risolto, anche quando se ne vogliano far derivare conseguenze diverse, purche, pero, tra questione decisa e questione da decidere esista un nesso di dipendenza cosi indissolubile da non potersi decidere l'una senza avere prima deciso l'altra. (Conf 2709/76, mass n 381497).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)