Sez. L, Sentenza n. 10702 del 07/11/1990 (Rv. 469677 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI ALTRO DIPENDENTE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - ASSEGNAZIONE AL SOSTITUTO DI MANSIONI DIVERSE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI ALTRO DIPENDENTE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - ASSEGNAZIONE AL SOSTITUTO DI MANSIONI DIVERSE - AMMISSIBILITÀ.*
È legittima l'assunzione con contratto di lavoro a termine ove il lavoratore, che sostituisca altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, venga destinato, anche in esito al periodo di prova, a mansioni diverse da quelle proprie del lavoratore sostituito, nel rispetto del principio di equivalenza tra mansioni e qualifica, atteso che anche nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro conserva il potere, riconosciutogli dall'art. 96 disp. Att. Cod. civ., di assegnare al lavoratore la qualifica e le mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa, e così di adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo in tutto o in parte ad altri lavoratori per lo svolgimento di quelle proprie del lavoratore sostituito. (V 3033/90, mass n 466574; (V 4360/86, mass n 447124).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 96, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 96, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)