Sez. L, Sentenza n. 4360 del 01/07/1986 (Rv. 447124 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE CON INSERIMENTO DEL LAVORATORE IN UN POSTO DIVERSO DA QUELLO DEL LAVORATORE ASSUNTO SOSTITUITO - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE CON INSERIMENTO DEL LAVORATORE IN UN POSTO DIVERSO DA QUELLO DEL LAVORATORE ASSUNTO SOSTITUITO - LEGITTIMITÀ.*
È legittima l'apposizione del termine al contratto di lavoro in relazione all'ipotesi sub b) dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 allorché il lavoratore assunto non venga inserito nell'azienda nello stesso posto ricoperto dal lavoratore assente, e ciò perché la sostituzione ipotizzata dalla norma citata va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa, cui non può essere disconosciuta - nell'Esercizio del potere autorganizzativo - la facoltà di disporre, peraltro sempre in conseguenza dell'assenza di un suo dipendente, l'utilizzazione del personale (in questo incluso il nuovo dipendente a termine) secondo le necessità produttive, mediante i più opportuni spostamenti interni, realizzando così un insieme di sostituzioni successive per scorrimento o a catena. (V 1675/84, mass n 433733; (V 3653/83, mass n 428553).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)