Sez. 3, Sentenza n. 46231 del 14/11/2024 Ud. (dep. 16/12/2024) Rv. 287336-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Art. 131-bis, comma 1, cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Condotte susseguenti al reato meramente anticipatorie di un effetto "ex lege" - Valutazione - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
In tema di causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'esimente agli effetti dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa. (Fattispecie relativa al reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva in cui i ricorrenti avevano dedotto la circostanza dell'aver provveduto, "post factum", alla bonifica dello stato dei luoghi effettuata a mezzo ditta specializzata).
Cod. Pen. art. 131 bis com. 1, Cod. Pen. art. 133 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)