diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 1981 del 13/02/2012 (Rv. 621147 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Ambasciate di Stati stranieri in Italia - Rapporto di lavoro del personale dipendente - Controversie relative - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Pronuncia comportante interferenza sui poteri sovrani di autorganizzazione dello Stato estero - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621147-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

In tema di controversie inerenti ai rapporti di lavoro di personale delle ambasciate di Stati stranieri in Italia, ai fini dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio consuetudinario di diritto internazionale dell'immunità ristretta, è necessario che l'esame della fondatezza della domanda del prestatore di lavoro non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di reintegra, a seguito di licenziamento disciplinare, di un dipendente dell'ambasciata brasiliana a Roma nella qualità di ausiliario locale con mansioni di portiere, poiché l'eventuale accoglimento della stessa avrebbe interferito sulle decisioni adottate da un soggetto di diritto internazionale in ordine alla propria organizzazione con riguardo a una posizione caratterizzata da un obbligo di riservatezza attinente, in certa misura, anche alla sicurezza interna).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)