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Sez. 1, Sentenza n. 11019 del 12/05/2006 (Rv. 591652 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Dichiarazione dello stato di adottabilità - Disposizione dell'art. 15, secondo comma, legge n. 184 del 1983, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 14 della legge n. 149 del 2001 - Persistente applicabilità del testo originario della norma - Omessa audizione dell'affidatario - Conseguente nullità della procedura - Deducibilità - Limiti ex art. 161 cod. proc. civ. - Deducibilità della nullità, in sede di appello o di giudizio di cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591652-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'art. 15, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 14 della legge n. 149 del 2001 (tuttora in vigore, essendo l'efficacia della legge modificatrice sospesa, limitatamente alle regole di carattere processuale, dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 1, d.l. 24 aprile 2001, n.150, conv. con modif., nella legge n. 240 del 2001, fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, termine poi prorogato al 30 giugno 2003, in forza del d.l. n. 126 del 2002, conv., con modif., nella legge 2 agosto 2002, n.175; quindi al 30 giugno 2004, per effetto del d.l. n.147 del 2003, conv., con modif., nella legge n. 200 del 2003, al 30 giugno 2005, in forza del d.l. n. 158 del 2004, conv., con modif., nella legge n. 188 del 2004, e da ultimo, al 30 giugno 2006, per effetto del d.l. n. 115 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 168 del 2005), prescrive, nella sua prima parte, che la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni, sentito, oltre al P.M., il rappresentante dell'istituto presso il quale il minore è ricoverato ovvero la persona cui è affidato. La omessa audizione dell'affidatario può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie fissate dall'art. 161 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove siffatta nullità non sia fatta valere nel giudizio di opposizione, non può essere dedotta in appello e tantomeno in Cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 com. 2 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 14, Legge 23/06/2001 num. 240 CORTE COST., Legge 02/08/2002 num. 175 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 200 CORTE COST., Legge 27/07/2004 num. 188, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/04/2001 num. 150 art. 1, Decreto Legge 01/07/2002 num. 126 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2003 num. 147 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2004 num. 158, Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)