Sez. U, Sentenza n. 878 del 22/03/1972 (Rv. 357103 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DINANZI AD UNA COMMISSIONE TRIBUTARIA - AMMISSIBILITA - TERMINE UTILE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DINANZI AD UNA COMMISSIONE TRIBUTARIA - AMMISSIBILITA - TERMINE UTILE.*
Deve ritenersi ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione rispetto ad un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi ad una commissione tributaria e relativo a materia rientrante nella giurisdizione della medesima. Peraltro, poiche il regolamento preventivo non puo proporsi allorche il procedimento, rispetto al quale dovrebbe operare la pronuncia regolante la giurisdizione, non e ancora pendente o si e esaurito, e poiche i procedimenti di istruzione preventiva si esauriscono con l'assunzione del mezzo disposto, e inammissibile il regolamento proposto nello spazio di tempo successivo all'assunzione del mezzo disposto e che va sino all'instaurazione del successivo, eventuale giudizio di merito. (V 1766'68, mass n 333662).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)