Sez. L, Sentenza n. 268 del 23/01/1975 (Rv. 373479 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - RAPPORTO ASSICURATIVO - REQUISITI DEL RAPPORTO DEI LAVORATORI AGRICOLI - ACCERTAMENTO NEGATIVO - CONSEGUENZE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI - CANCELLAZIONE EX TUNC - PRESUPPOSTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - INESISTENZA ORIGINARIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - RAPPORTO ASSICURATIVO - REQUISITI DEL RAPPORTO DEI LAVORATORI AGRICOLI - ACCERTAMENTO NEGATIVO - CONSEGUENZE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI - CANCELLAZIONE EX TUNC - PRESUPPOSTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - INESISTENZA ORIGINARIA.*
L'accertamento (da parte degli organi cui la legge demanda il compito di stabilire se un determinato soggetto sia da classificare lavoratore agricolo) dell'inesistenza originaria dei requisiti attinenti al rapporto assicurativo dei lavoratori agricoli, determina la cancellazione ex tunc, dell'iscrizione negli elenchi nominativi agli effetti di detto rapporto. Tale situazione implica, percio, l'inesistenza anche essa originaria, del presupposto per la Costituzione del rapporto assicurativo obbligatorio e della relativa posizione dell'assicurato, la quale, pertanto, deve essere annullata dall'ente previdenziale o assistenziale nel conformare il proprio comportamento a legittimita. (V 3/73, mass n 361735; 412/69, mass n 338470).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)