Sez. L, Sentenza n. 2955 del 01/03/2001 (Rv. 544280 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione o assegno di invalidità civile - Requisito reddituale - Verifica d'ufficio - Necessità - Limiti - Esistenza di un giudicato interno per mancata impugnazione sul punto della sentenza di accoglimento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto a pensione o assegno di invalidità civile, il requisito reddituale costituisce, al pari del requisito sanitario e del requisito della incollocazione al lavoro, elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata d'ufficio dal giudice; tuttavia la relativa mancanza non è rilevabile nei gradi di impugnazione ove si sia formato sul punto un giudicato interno implicito, a causa dell'accoglimento della domanda in primo grado e della formulazione dei motivi di appello solo con riferimento ad altri aspetti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)