Sez. L, Sentenza n. 4834 del 04/04/2002 (Rv. 553515 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Elementi costitutivi della domanda - Requisito sanitario e requisito reddituale - Reiezione della domanda per insussistenza del requisito sanitario - Inesistenza di una pronuncia sul requisito reddituale - Opponibilità della mancanza di tale requisito nelle fasi successive e anche in sede di legittimità - Ammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Poiché, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità ai sensi egli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il requisito reddituale costituisce, unitamente a quello sanitario, elemento costitutivo del diritto, allorquando il giudice di merito abbia rigettato la domanda per insussistenza del requisito sanitario, senza pronunciarsi sulla sussistenza o meno del requisito reddituale, e non si sia quindi formato sul punto alcun giudicato, la insussistenza di tale requisito può essere fatta valere, anche in sede di legittimità, come mera difesa.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)