Sez. 1, Sentenza n. 7193 del 11/01/1979 Ud. (dep. 06/08/1979) Rv. 142727 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - PARERE DEL DIFENSORE - NON ESONERA DALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - PARERE DEL DIFENSORE - NON ESONERA DALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
Quando l'imputato abbia addotto nel dibattimento la sua assoluta impossibilita a comparire, il giudice puo liberamente apprezzare le prove dell'impedimento ma, per procedere in contumacia, deve giustificare la sua valutazione negativa circa la sussistenza dello allegato impedimento con un'adeguata e rigorosa motivazione. In Mancanza di questa, consegue la nullita del provvedimento dichiarativo della contumacia e degli Atti successivi, la quale puo essere rilevata anche nei gradi ulteriori del giudizio, se insieme con la sentenza sia stata impugnata l'ordinanza contumaciale. Ne dall'Obbligo di motivare il giudice e esonerato nel caso che il difensore dell'imputato abbia riconosciuto l'insussistenza di un assoluto impedimento a comparire, giacche i pareri del PM e della difesa, che il giudice e obbligato a sentire ai sensi dell'art 498, comma secondo, cod proc pen, non hanno carattere vincolante e non lo abilitano percio a deliberare in conformita, senza indicare i motivi della sua deliberazione. (nella specie il difensore dell'imputato, nell'esibire il certificato medico, aveva dichiarato che dal documento non emergeva l'assoluto impedimento a comparire dal suo assistito e che pertanto esso veniva esibito al solo scopo di giustificarne l'assenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)