Sez. 1, Sentenza n. 8987 del 05/06/2003 (Rv. 563922 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (UTILITÀ) | Provincia di Bolzano - Espropriazione parziale di suoli edificatori - Normativa e criteri applicabili - Individuazione.
TRENTINO-ALTO ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (UTILITÀ)
Nell'ipotesi di espropriazione parziale di un fondo nella Provincia di Bolzano, l'indennità complessiva spettante al proprietario di area con potenzialità edificatoria va determinata in base al combinato disposto dell'art. 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10 (nel testo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1) - che prevede un criterio di liquidazione analogo a quello di cui all'art. 5 - bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)- e dell'art. 26 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, il quale, a sua volta, detta una regola corrispondente a quella, avente carattere generale, prevista dall'art. 40 della legge statale 25 giugno 1865, n. 2359, e destinata ad operare anche nelle ipotesi di espropriazioni di aree per le quali la legge imponga l'utilizzazione di un sistema indennitario in tutto o in parte sganciato dal valore di mercato del bene.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Trentino Alto Adige 17/05/1956 num. 7 art. 26, Legge Prov. Bolzano 15/04/1991 num. 10 art. 8 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 30/01/1997 num. 1 art. 18, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)