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Sez. 4, Sentenza n. 10575 del 11/03/1988 Ud. (dep. 28/10/1988) Rv. 179574 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPA - RIDUZIONE - IN APPELLO - EFFETTO - RIDUZIONE DELLA PENA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1988-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179574-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPA - RIDUZIONE - IN APPELLO - EFFETTO - RIDUZIONE DELLA PENA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*

La riduzione dell'entità del concorso di colpa di uno dei concorrenti alla verificazione dell'evento, effettuata nel giudizio di appello, non comporta di per se la riduzione della pena inflitta in primo grado, in quanto la Determinazione della stessa non va rapportata, in relazione al criterio indicato nell'art. 133 del cod. pen. alla quantità del contributo causale della condotta dello imputato nella produzione dell'evento, bensì va determinata con riferimento al grado di colpa. Infatti, l'entità dell'apporto causale costituisce un aspetto che prescinde dal grado della colpa nel suo complesso, in quanto i due concetti non sono omogenei, ben potendo una colpa lieve avere una maggiore Rilevanza eziologica rispetto ad una colpa grave di minore incidenza nella Determinazione dell'evento. (V mass n 169985).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)