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Sez. 2, Sentenza n. 9643 del 16/11/1994 (Rv. 488625 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO | Costituzione della servitù coattiva di passaggio - Requisito imprescindibile - Rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria - Necessità.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488625-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO

La norma di cui all'art. 1052 cod. civ. - che disciplina l'ipotesi del fondo che, non essendo intercluso, perché già dotato di un proprio accesso alla via pubblica, tuttavia inadatto o insufficiente e non altrimenti ampliabile, necessiti di un altro più soddisfacente passaggio (o anche di un ampliamento di quello proprio preesistente) mediante asservimento "ex novo" del fondo altrui -, a differenza di quella di cui al precedente art. 1051 - che contempla il diverso caso del fondo intercluso il cui proprietario disponga già di un passaggio sul fondo altrui e intenda ampliarlo per consentire anche il transito di veicoli a trazione meccanica -, nel parlare soltanto di "coltivazione... e conveniente uso" del fondo, pone come requisito imprescindibile, ai fini della servitù coattiva di passaggio a favore del fondo non intercluso, la rispondenza della domanda "alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria", ossia la presenza di una condizione che trascende gli interessi particolari e postula la conformità del passaggio richiesto all'interesse generale della produzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)